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Calcolatore Prescrizione Diritti

Inserisci il tipo di diritto e la data di riferimento per calcolare quando si prescriverà secondo la normativa italiana vigente.

Inserisci la data da cui inizia a decorrere il termine (es: data della bolletta, giorno dell'incidente, data di scadenza del pagamento)

Domande Frequenti sulla Prescrizione

Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione?

Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Ad esempio, per un debito con scadenza fissa, dal giorno successivo alla scadenza; per il risarcimento del danno, dal giorno in cui il danno si è verificato o è stato scoperto.

La prescrizione può essere sospesa?

Sì, la prescrizione può essere sospesa in specifiche circostanze previste dagli articoli 2941 e 2942 del Codice Civile. Durante il periodo di sospensione, il termine non corre, ma riprende a decorrere una volta cessata la causa di sospensione. Le cause di sospensione includono: rapporti tra coniugi, genitori e figli, tutore e minore, curatore e interdetto, e alcune situazioni particolari come guerra o forza maggiore.

Qual è la differenza tra prescrizione e decadenza?

Mentre la prescrizione estingue il diritto per mancato esercizio entro un certo periodo, la decadenza comporta la perdita della possibilità di esercitare un diritto o una facoltà per il mancato compimento di un atto entro un termine perentorio. La decadenza, a differenza della prescrizione, non può essere interrotta e raramente può essere sospesa. Inoltre, il giudice può rilevare d'ufficio la decadenza, mentre la prescrizione deve essere eccepita dalla parte interessata.

Cosa succede se un diritto si prescrive?

Quando un diritto si prescrive, il titolare perde la possibilità di esercitarlo coattivamente. Ciò significa che, se il titolare agisce in giudizio per far valere il diritto prescritto, la controparte può eccepire la prescrizione e il giudice dovrà rigettare la domanda. Tuttavia, se il debitore adempie spontaneamente un'obbligazione prescritta, non può poi richiedere la restituzione di quanto pagato, poiché si tratta di un'obbligazione naturale (art. 2940 c.c.).

È possibile rinunciare alla prescrizione?

Sì, l'articolo 2937 del Codice Civile prevede la possibilità di rinunciare alla prescrizione, ma solo quando questa si è già compiuta. La rinuncia può essere espressa o tacita e consiste in un atto con cui il soggetto che ha acquisito un diritto in seguito al compimento della prescrizione (ad esempio, il debitore che non deve più pagare) dichiara di non volersi avvalere di tale effetto. Non è possibile rinunciare preventivamente alla prescrizione prima che questa si sia compiuta.

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